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Resta il rebus per i professionisti

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25 agosto 2008

Rimossa l'indetraibilità oggettiva dell'Iva relativa alle spese di vitto e alloggio, torna sotto i riflettori la complessa (e criticata) procedura dei rimborsi spese dei professionisti stabilita ai fini delle imposte dirette. Ambito in cui, dopo le modifiche introdotte dal Dl 223/2006, il trattamento dei rimborsi segue regole diverse, a seconda del soggetto che concretamente provvede al pagamento delle spese.

Fino al 31 agosto il professionista riceve fattura dall'esercente pubblico con Iva 10% totalmente indetraibile. Ai fini Irpef, invece – per la disposizione antielusiva di cui al primo periodo, comma 5, articolo 54 del Tuir – deduce l'importo totale indicato in fattura (compresa l'Iva che è un costo, in quanto indetraibile) nei limiti del 2% dei compensi percepiti. La limitazione è ingiustificata perché all'atto del materiale rimborso da parte del committente il professionista espone in fattura tutto il costo, quale compenso da assoggettare sia a Irpef che a Iva 20%, ma l'amministrazione finora lo ha sempre negato (da ultimo circolare 47/E/2008). Dal 1° settembre, invece, l'Iva è detraibile. Ma la misura è compensata sul piano reddituale perché, a partire dal 2009, le stesse spese saranno deducibili nella misura del 75% del costo e sempre entro il tetto del 2 per cento.
Più problematica appare la gestione dei rimborsi quando la spesa avviene secondo la modalità del cosiddetto "prepagato", cioè quando è il committente che provvede direttamente al sostenimento di tutte le spese di trasferta. Secondo le istruzioni dell'agenzia delle Entrate (circolare 28/E/2006, paragrafo 38), il committente riceve fattura da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione con l'indicazione del professionista che ha usufruito del servizio. Dopo di che comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta, inviando allo stesso copia della relativa documentazione fiscale.

Il professionista, dal canto suo, emette parcella comprensiva del compenso e delle spese pagate dal committente e, fermo restando il rispetto dell'intera procedura, potrà dedurre integralmente il costo, senza il limite del 75 per cento. L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione comprensiva dei rimborsi spese. La procedura descritta ai fini reddituali, tuttavia, contrasta con il meccanismo di applicazione del l'Iva e con i principi di neutralità e trasparenza a base di questa imposta.

Sarebbe, infatti, più consono ai principi Iva che il committente, quale mandatario senza rappresentanza del professionista, trattasse la fattura ricevuta dal prestatore quale vera e propria fattura passiva, salvo poi emettere nei confronti del professionista un'ulteriore fattura per il riaddebito delle spese. In questo modo il professionista potrebbe recuperare (dal 1° settembre 2008) tutta l'Iva indicata in fattura, nonché dedurre integralmente il costo, ovviamente sempreché comprenda nella parcella le spese in questione.
(B.San.)

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